DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 117
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:
Art. 1
Per i fini di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1416, modificata dalla legge 19 gennaio 1942, n. 101, e dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 199, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi i seguenti fondi: a) L. 7.571.152 al mese dal 16 febbraio 1945 al 30 settembre 1945; L. 10.171.152 al mese dal 1 ottobre 1945 al 31 dicembre 1945; L. 12.311.152 al mese dal 1 gennaio 1946 al 15 aprile 1946, per ogni mille uomini mantenuti in servizio durante l'intero mese, ai sensi dell'art. 1 della legge citata, n. 1416, per le spese inerenti agli articoli 4 e 5 e per la manutenzione dei materiali di cui all'art. 6 della legge stessa; b) L. 273.713.410 una volta tanto per rimborso della spesa per trattamento di licenziamento corrisposto ai vigili volontari chiamati in servizio continuativo per esigenze di guerra ed esonerati entro il 15 aprile 1946.
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