DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1948, n. 127

Type DPR
Publication 1948-01-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947;

Vista la delega contenuta nell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto l'art. 77, comma primo, e l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

L'aliquota di un centesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'indennita' di buonuscita ai sensi dell'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947. Rimangono fermi gli aumenti di un decimo, due decimi o tre decimi previsti dal terzo comma del suddetto art. 48. Per i casi di cessazione dal servizio contemplati dal primo comma del presente articolo l'indennita' di buonuscita non puo' essere inferiore a L. 10.000. (2) ((3))

Art. 2

Per i casi di cessazione dal servizio non anteriori al 1 luglio 1947, l'aliquota di un sessantesimo dell'ultimo stipendio annuo, da prendersi a base per il calcolo dell'assegno vitalizio diretto ai sensi dell'art. 22 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e' elevata ad un cinquantesimo, restando abrogati il limite minimo di L. 1200 e quello massimo di un terzo dell'ultimo stipendio annuo previsti dello stesso art. 22. In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto puo' essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base ai successivi articoli 3 e 4. ((2))

Art. 3

Per i casi in cui gli assegni vitalizi indiretti hanno decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, la tabella degli assegni medesimi annessa al regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e' sostituita da quelli allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4

Per gli assegni vitalizi indiretti con decorrenza non anteriore al 1 luglio 1947, l'aumento di L. 360 annue previsto dall'art. 6 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 24 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 - e' elevato a L. 3000 annue sia per gli assegni dovuti alle vedove per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro a loro carico, sia per gli assegni dovuti a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle per ciascun compartecipe oltre il primo. (2) ((4))

Art. 5

Le misure degli assegni vitalizi a carico dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni previste dall'art. 11 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395 - che ha sostituito l'art. 72 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 sono elevate, tanto per gli assegni gia' conferiti quanto per quelli da conferire, agli importi appresso indicati: a) lire 18.000 annue per gli impiegati; b) lire 16.800 annue per le vedove con prole minorenne o con prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro; c) lire 14.400 annue per le vedove senza prole o con prole maggiorenne non inabile a proficuo lavoro, nonche' per gli orfani; d) lire 12.000 annue per i genitori. Gli importi degli assegni vitalizi stabiliti dal presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1947 per gli assegni aventi una decorrenza anteriore a tale data. (1) (2) ((4))

Art. 6

L'assegno temporaneo di contingenza a favore, dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato o dell'ex Cassa sovvenzioni, concesso con l'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 395, e maggiorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947, e' ulteriormente elevato, a decorrere dal 1 luglio 1947, a L. 18.000 annue per i titolari di assegni vitalizi diretti ed a L. 15.000 annue per i titolari di assegni vitalizi indiretti.

Art. 7

Gli assegni vitalizi indiretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, sono elevati, da quest'ultima data, rispettivamente a L. 18.000 annue per gli assegni a favore di vedove e a L. 15.000 annue per gli assegni a favore di orfani, genitori o collaterali. Con effetto dalla stessa data la misura minima degli assegni vitalizi diretti a carico dell'ex Opera di previdenza, aventi una decorrenza anteriore al 1 luglio 1947, e' elevata a L. 18.000 annue.

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1948

Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 36. - FRASCA

Tabella

((Tabella degli assegni vitalizi indiretti o di riversibilita', a favore dei superstiti aventi diritto, relativi ai casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 marzo 1966)). ((Parte di provvedimento in formato grafico)) ((3))

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