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DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1948, n. 136

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura, e le foreste e per l'industria, ed il commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

Nel limite di impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, che viene stabilito con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sarà compresa una particolare autorizzazione di lire cinquantamilioni per ciascuno dei quattro esercizi finanziari dal 1947-48 al 1950-51, per provvedere alla concessione del contributo statale, in base agli articoli 73 e seguenti del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali in Sardegna e di un contributo straordinario statale nella spesa di costruzione nell'Isola stessa delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici.