DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1948, n. 152
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di Borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;
Visti i regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58, 29 marzo 1934, n. 647, e il decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 20 maggio 1947, n. 338, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I diritti di accesso ai recinti riservati di Borsa, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono stabiliti nella seguente misura: 1) agenti di cambio............................... Lit. 2.000 2) rappresentanti di agenti di cambio: per il primo rappresentante.................... Lit. 3.000 per i successivi............................... " 5.000 3) impiegati di agenti di cambio: per il primo impiegato......................... " 1.000 per i successivi............................... " 2.000 4) fattorini di agenti di cambio.................. " 1.000 5) rappresentanti di istituti di credito nel re- cinto delle banche e banchieri....................... " 15.000 6) impiegati di banche............................ " 5.000 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remis sori................................................. " 9.000 8) fattorini in divisa............................ " 2.000 9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida............. " 25.000
Art. 2
I diritti di quotazione di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, sono modificati come appresso: 1) diritto fisso annuo............................ Lit. 1.000 2) diritto proporzionale per ogni milione o fra- zione di milione di capitale nominale (per i primi dieci)............................................... " 240 3) in piu per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci e fino a trenta.................. " 180 4) in piu per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta................................. " 150
Art. 3
Il canone annuo per l'uso di tavoli, di cui al decreto luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 415, e' stabilito nella misura di Lit. 5.000 e di Lit. 10.000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.
DE NICOLA DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 63. - FRASCA
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