IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio, dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.