DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 1948, n. 215

Type Decreto legislativo
Publication 1948-02-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

Agli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, sono sostituiti i seguenti: Art. 5. - Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato. Esso è composto di dieci membri, nominati con decreto del Capo dello Stato, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e cioè: a) dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, e da due funzionari del Corpo delle foreste di grado non inferiore al sesto; b) da quattro funzionari dello Stato rispettivamente designati: uno dal Ministro per il tesoro, uno da quello per le finanze, uno dall'Avvocato generale dello Stato ed uno dal Ministro per i lavori pubblici nella persona di un ispettore generale del genio civile componente la terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; c) da tre cittadini scelti dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra coloro che abbiano dato prova di alta capacità amministrativa e tecnica e che non siano proprietari, amministratori, procuratori o rappresentanti di ditte o società che abbiano rapporti di ufficio con l'Azienda. I consiglieri di cui alle precedenti lettere b) e c) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Corpo delle foreste di grado non inferiore all'ottavo, da nominarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Art. 6. - Il Comitato amministrativo è presieduto dal Ministro per l'agricoltura, e per le foreste o, per sua delegazione, dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, ed è composto dal direttore generale delle foreste e dai due funzionari dei Ministeri del tesoro e delle finanze componenti il Consiglio di amministrazione.

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