DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 217
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
Al direttore ed al vice direttore della Zecca viene concessa una indennità di carica, lorda mensile, nella misura a fianco di ciascuno indicata: direttore della Zecca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000 vice direttore della Zecca. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4000
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