DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1948, n. 225
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, cui perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di carovita;
Visto il regio decreto 20 maggio 1946 n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale e' dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, Contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennita' di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennita' caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro gia' assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;
Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 30 settembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella F, allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, e' sostituita da quella stabilita nella tabella F, allegata al presente decreto, vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalla tabella allegata F e' comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 36. - FRASCA
Tabella F
TABELLA F Assegni familiari ordinari e di carovita e relativi contributi per i servizi tributari appaltati (Appaltatori di imposte di consumo, esattorie e ricevitorie in imposte dirette). A) Assegni mensili (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'art. 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).
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```
| Per ciascun | Per la moglie | Per ciascun
| figlio | e il marito | genitore
| | invalido |
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AVENTI DIRITTO |ordina-|di caro-|ordina-|di caro-|ordina-|di caro-
|ri |vita |ri |vita |ri |vita
| | | | | |
Funzionari, | | | | | |
impiegati e | | | | | |
commessi | 299 | 442 | 312 | 442 | 182 | 442
| | | | | |
Operai, guardie | | | | | |
notturne e | | | | | |
personale di | | | | | |
fatica | 130 | 442 | 130 | 442 | 78 | 442
| | | | | |
B) Contributi (A carico delle aziende). Misura: 23,60 % sulla retribuzione lorda. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale Fanfani
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