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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 231

Current text a fecha 1970-01-02

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Articolo unico. Ai militari che si arruolano nel Corpo della guardia di finanza contraendovi la ferma di anni tre viene corrisposto un premio di L. 6000. La disposizione di cui ai precedente comma ha effetto dal 10 aprile 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 45. - FRASCA