DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 243

Type Decreto legislativo
Publication 1948-02-19
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1

È concesso ai datori di lavoro di effettuare entro il 30 settembre 1948 i versamenti finora dovuti o scadenti prima di tale termine a favore del Fondo indennità impiegati a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e di provvedere inoltre entro il termine predetto del 30 settembre 1948 all'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1))

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.