DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1948, n. 246

Type DPR
Publication 1948-03-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Entro il mese di gennaio di ogni anno e' compilato a cura del capo dell'ufficio un rapporto informativo sul servizio prestato nell'anno precedente da ciascun impiegato statale non di ruolo. Il servizio non puo' essere qualificato lodevole, quando nel corso dell'anno a cui il rapporto si riferisce il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare.

Art. 2

I periodi di servizio civile non di ruolo prestato presso diverse Amministrazioni dello Stato, purche' senza soluzione di continuita', si cumulano ai fini degli aumenti di retribuzione concessi dall'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. Gli aumenti della retribuzione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si maturano. L'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica al personale non di ruolo assunto in base a disposizioni speciali che stabiliscano un trattamento economico superiore a quello spettante agli impiegati di grado iniziale del corrispondente impiego di ruolo. Il servizio militare posteriore alla nomina ad impiego non di ruolo, per richiamo o trattenimento alle armi, o per arruolamento volontario contratto col consenso dell'Amministrazione quando vi siano esigenze militari di carattere eccezionale, e' computato ai fini degli aumenti quadriennali della retribuzione. Non e' computabile, invece, ai fini predetti il periodo di servizio militare per obblighi di leva, durante il quale il rapporto d'impiego rimane sospeso.

Art. 3

Il congedo annuale previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta al personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio effettivamente prestato. Per causa di gravidanza e puerperio, e' concessa una proroga del congedo di un mese e mezzo con il trattamento previsto dall'art. 29, comma terzo, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 4

La durata dall'assenza per malattia, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' calcolata nel periodo di un anno decorrente dalla prima assenza. I periodi di assenza per malattia, interrotti da un periodo di servizio effettivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione della durata dell'assenza. Entro cinque giorni dall'assenza l'Amministrazione deve accertarne la causa. Se l'assenza non risulti giustificata l'impiegato e' licenziato senza alcun preavviso.

Art. 5

Nelle assunzioni di personale in una categoria di impiego non di ruolo per la quale non esista un ruolo corrispondente negli organici dell'Amministrazione di appartenenza, si applica, per il titolo di studio occorrente, la tabella I annessa al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 6

Qualora tra i candidati che ottengono la idoneita' nella graduatoria generale di merito di un concorso ve ne siano taluni che abbiano diversi titoli per differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che ha diritto ad una riserva maggiore. L'anzianita' di servizio ininterrotto e lodevole prescritta per fruire dei benefici concessi dall'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' computata con riferimento alla scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. Per mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso e' bandito si intendono quelle che l'ordinamento dell'Amministrazione attribuisce alla competenza del ruolo medesimo, anche se disimpegnate presso un'altra Amministrazione. I benefici previsti dal predetto art. 8 non si applicano nei confronti di coloro per i quali, alla data del bando che indice il concorso, sia cessato il rapporto d'impiego non di ruolo. Il divieto sancito dall'ultimo comma dell'art. 8 predetto non riguarda le disposizioni in vigore di carattere permanente dei singoli regolamenti del personale che stabiliscono determinate procedure per il conferimento dei posti di ruolo.

Art. 7

Quando alla sospensione cautelare dal servizio segua il licenziamento del sospeso, questo ha effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di sospensione.

Art. 8

Oltre che nei casi indicati nel penultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non spetta ne' il preavviso ne' l'indennita' di licenziamento nel caso di risoluzione di diritto del rapporto d'impiego non di ruolo per condanna, passata in giudicato, ad una pena restrittiva della liberta' personale.

Art. 9

L'indennita' per cessazione del rapporto d'impiego prevista dall'art. 9, comma primo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' commisurata alla sola retribuzione goduta al momento in cui cessa il rapporto stesso, esclusi ogni altro assegno od indennita', anche di carovita. Nella anzianita' di servizio utile ai fini predetti, e' computato anche il servizio prestato con la qualifica di salariato, anteriormente alla nomina ad avventizio disposta ai sensi del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180. Per il personale ex combattente ogni campagna di guerra e' computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini dell'indennita' per cessazione del rapporto d'impiego. La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo si applica esclusivamente ai titolari di pensioni dirette per servizio civile di ruolo o per servizio militare permanente effettivo.

Art. 10

L'assegno personale spettante in caso di nomina in ruolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' computato sulla retribuzione base goduta alla data di decorrenza della nomina stessa, esclusi ogni altro assegno od indennita'. La disposizione contenuta nel predetto articolo non si applica al personale provvisto di trattamento economico equiparato a grado gerarchico.

Art. 11

Le assunzioni eccezionali previste dall'art. 12, comma secondo, n. 3, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono disposte, previo parere favorevole della Commissione centrale per l'avventiziato, per servizi o lavori straordinari determinati nel provvedimento che le dispone, e non possono essere disposte per una durata superiore a tre mesi, prorogabili di non oltre un altro mese. Il personale assunto in base al predetto art. 12, numeri 2, 3 e 4, non puo' essere trasferito ad altro servizio della stessa o di altra amministrazione, quando sia ultimato il servizio o il lavoro per il quale e' stato assunto. Le assunzioni previste dal predetto art. 12, n. 4, possono essere disposte solo se sussista una attuale, effettiva ed indilazionabile esigenza di servizio, riconosciuta dal Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e salvo che non possa essere utilizzato a tal fine il personale non di ruolo esuberante presso altre Amministrazioni statali, di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Il personale civile non di ruolo, esuberante alle esigenze del servizio per il quale e' stato assunto, deve trovare utilizzazione in primo luogo presso altro ufficio nell'ambito della stessa Amministrazione da cui dipende; e, qualora non sia possibile questa utilizzazione, l'Amministrazione deve comunicare alla Commissione centrale per l'avventiziato ed alla Ragioneria generale dello Stato un elenco dei dipendenti non di ruolo eccedenti il normale fabbisogno, ripartito secondo la categoria di appartenenza e le mansioni disimpegnate, ai fini del trasferimento a servizi di altre Amministrazioni statali. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le singole amministrazioni sono tenute a comunicare alla cennata Commissione la situazione numerica del proprio personale non di ruolo, ripartita per categoria ed in rapporto alle mansioni, dalla quale risultino le eventuali deficienze od eccedenze. Detta situazione dovra' essere aggiornata di volta in volta e comunque ogni sei mesi, al 1 aprile ed al 1 ottobre di ciascun anno. Entro due mesi dalla data delle singole segnalazioni la Commissione deve deliberare il trasferimento del personale esuberante - tenendo conto della categoria di appartenenza e delle mansioni da adempiere - alle Amministrazioni presso le quali si verificano deficienze di personale. Al personale non di ruolo trasferito ad una sede di servizio diversa dalla localita' nella quale effettivamente risiede, compete l'indennita' di trasferimento nella misura e con le modalita' previste per il personale stesso.

Art. 13

Nei casi previsti dall'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, l'Amministrazione comunica alla Commissione centrale per l'avventiziato il personale non di ruolo che intende licenziare. Qualora la Commissione non ne deliberi il trasferimento ad altro servizio entro due mesi dalla predetta comunicazione, l'Amministrazione provvede al licenziamento, con preavviso quando spetti.

Art. 14

Le determinazioni adottate dalla Commissione centrale per l'avventiziato ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, debbono essere attuate dalle Amministrazioni competenti non oltre un mese dalla data in cui ne ricevono comunicazione, sotto la responsabilita' personale del capo ufficio competente.

Art. 15

Le determinazioni della Commissione centrale per l'avventiziato circa i criteri generali ed i piani previsti dall'art. 14, comma primo, n. 2, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernono il personale non di ruolo, assunto con qualsiasi denominazione.

Art. 16

L'importo giornaliero della indennita' di carovita da corrispondere al personale non di ruolo assunto con la qualifica di giornaliero o diurnista e' determinato - conformemente a quanto e' disposto dall'art. 16 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, per la misura della retribuzione - in ragione di 1/365 di quella annua spettante al personale avventizio della stessa categoria.

Art. 17

Nell'anzianita' di servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, si computa, ai sensi dell'art. 20 del decreto medesimo, il periodo di allontanamento dal servizio per licenziamento giuridicamente inefficace, considerato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375. Qualora nell'applicazione dell'art. 20 predetto risulti prestato un periodo di servizio non di ruolo in eccedenza a quello computato ai fini dell'aumento di retribuzione attribuibile alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la eccedenza e' valutata per il successivo aumento di retribuzione, nella misura spettante. Il servizio prestato con la qualifica di salariato ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma secondo, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e' valutato come reso nella categoria d'impiego non di ruolo, nella quale ebbe luogo la nomina in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180. Nell'aumento di retribuzione spettante con effetto dal 1 maggio 1947 al personale non di ruolo, in attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riassorbiti gli assegni personali in godimento a qualsiasi titolo al 30 aprile 1947.

Art. 18

Al personale non di ruolo che abbia rassegnato o rassegni le dimissioni dall'impiego nel termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive proroghe, compete, oltre alla indennita' commisurata alla retribuzione ed alla indennita' di carovita con le eventuali quote complementari, anche il rateo della tredicesima mensilita' per il servizio prestato per una frazione di anno. Il personale di cui al precedente comma non puo' essere assunto in altro impiego non di ruolo, anche presso altre Amministrazioni dello Stato, per un periodo di cinque anni. A tal fine le Amministrazioni competenti comunicano alla Commissione centrale per l'avventiziato i nominativi dei dipendenti non di ruolo che rassegnano le dimissioni. Ai fini della liquidazione dell'indennita' prevista dall'art. 21 predetto, per il personale nominato avventizio in attuazione del regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180, si tiene conto anche del periodo di servizio prestato in qualita' di salariato.

Art. 19

Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, non si applica a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego.

DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 aprile 1948

Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 48. - FRASCA

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