DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1948, n. 254
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportato dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia, e giustizia, per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per la marina mercantile;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948.
Art. 1
Agli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, num. 1765, modificati con decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: "se l'inabilità permanente è assoluta la rendita è pari all'intero salario calcolato come sopra e nel caso che all'invalido sia altresì indispensabile una assistenza, personale continuativa la rendita sarà ulteriormente aumentata di un quinto"; b) l'ultimo periodo del terzo comma ed il quarto comma dell'art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato con l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: "L'assegno è di L. 9000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di L. 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli legittimi naturali, riconosciuti o riconoscibili e adottivi, minori dei diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza dei soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di L. 6000 negli altri casi. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima l'assegno è pari ad una mensilità di retribuzione con un minimo di lire novemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire dodicimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro oppure in caso di sopravvivenza di soli figli minori dei diciotto anni o inabili al lavoro e di lire seimila negli altri casi"; c) il terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 26 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: "In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire diecimila ad un massimo di lire sessantamila. Per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, i massimali sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile sentite le organizzazioni sindacali interessate".
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