DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 257
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:
Art. 1
Ai titolari di pensioni di guerra, di prima categoria, cui spetta un assegno di superinvalidità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1108, vengono temporaneamente concesse in aggiunta a detto assegno: per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 216.000 " A-bis . . . . . . . . " " 204.000 " B . . . . . . . . . . " " 180.000. " C . . . . . . . . . . " " 180.000 " D . . . . . . . . . . " " 180.000 " E . . . . . . . . . . " " 168.000 " F . . . . . . . . . . " " 156.000 " G . . . . . . . . . . " " 156.000
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