DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 1948, n. 262
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Gli impiegati civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, con mansioni proprie della categoria d'impiego cui sono assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza, in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi A, B, C e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo. Per coloro che prestano servizio alle dipendenze di una Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il collocamento si effettua nei ruoli speciali transitori dell'Amministrazione nella quale prestano servizio. Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del(limite massimo di età, prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio. In mancanza di un organico corrispondente, è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 1, numeri 1, 3, 4 e 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per il personale non di ruolo in servizio alla data del presente decreto, il periodo prestato in categoria inferiore a quella, cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma. Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi. È in facoltà del Governo, in relazione alle esigenze dei servizi di trasferire il personale dei ruoli speciali transitori nel gruppo corrispondente da un ruolo di una Amministrazione a quello di altra Amministrazione dello Stato e di destinare il personale stesso a prestare servizio in uffici statali centrali o periferici.
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