IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Agli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati, è esteso il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa, già ammesso per le elezioni del Senato della Repubblica dall'art. 31 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.