DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 265
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
I periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella classe IV, grado 6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sono rispettivamente fissati in anni 5 e in anni quattro.
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