DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 268
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il bilancio, per i trasporti, per i lavori pubblici, per la marina mercantile, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Art. 1
È istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la città attraverso il canale omonimo) da un lato, e, corrente lungo la ben delimitata zona portuale esistente, arriva sino al canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, dal lato mare, oltre la banchina San Basilio, la banchina del punto franco, la banchina del cotonificio, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto verso il mare del canale Scomenzera.
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