DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 1948, n. 269
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
Art. 1
L'art. 12 del regolamento per i biglietti di Stato approvato con l'art. 5 del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, viene modificato come segue: "Il servizio della Cassa speciale per i biglietti di Stato è affidato alla gestione di un cassiere speciale col concorso di un controllore capo, ed essi rispondono in solido della gestione stessa. Alla fine di ogni esercizio e al termine di ogni gestione, il cassiere speciale ed il controllore capo rendono congiuntamente il conto giudiziale per il servizio dei biglietti di Stato".
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