DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 1948, n. 272
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
Con effetto dal 1 luglio 1948, il primo comma, dell'art. 8 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995, è sostituito dal seguente: "Il Prestito redimibile 3,50% (1934) è iscritto nel Gran Libro del Debito pubblico con numerazione progressiva per tagli senza distinzione in serie".
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