DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1948, n. 276

Type DPR
Publication 1948-02-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, col quale venne approvata la tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio di Torino;

Visti il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1496, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 206, coi quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio di Torino, in data 18 dicembre 1947 e 24 gennaio 1948, con le quali sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa anzidetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabiliva la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti diritti di borsa;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

Il diritto annuo per la quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori di Torino e' stabilito in Lit. 50 (cinquanta) per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della societa', cui le azioni appartengono, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione, o altro titolo dell'istituto, ente o societa', ammessi alla quotazione ufficiale. L'impegno di quotazione e' annuale e decorre dal 1 gennaio. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel 1°, semestre; quando invece l'iscrizione avvenga nel 2° semestre, il diritto da corrispondersi e' ridotto a meta'. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel 20 semestre il diritto dovuto e' ridotto a meta'. Sono esenti da tassa i valori, che la legge ammette di diritto a quotazione in Borsa.

DE NICOLA DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1948

Atti dei Governo, registro n. 19, foglio n. 18. - FRASCA

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