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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 284

Current text a fecha 2008-12-22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire i concorsi per il personale sanitario in deroga alle disposizioni del capo II, titolo II, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, osservando le disposizioni del regolamento interno 18 febbraio 1938, e successive modificazioni, approvato dall'autorità sanitaria centrale fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del concorso.