DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 300
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
L'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro classificati in categoria C-2 si applica, ferma restando l'esenzione fino a L. 240.000, ragguagliate ad anno, disposta dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 892, con le aliquote seguenti: 4% sul reddito eccedente L. 240.000 fino a L. 960.000 ragguagliate ad anno 8% sulla parte di reddito che supera L. 960.000 ragguagliate ad anno. La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto dal periodo di paga in corso al 1 aprile 1948.
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