IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 54° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso. Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.