DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1948, n. 310
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;
Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418;
Visto il regio decreto 18 aprile 1941, n. 375;
Sulla
proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'interno; Decreta:
Art. 1
Il regio decreto 18 aprile 1941, n. 375, e' abrogato.
Art. 2
A decorrere dal 1 aprile 1948, il Ministero delle finanze e' autorizzato a collocare fuori ruolo, a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, due funzionari del ruolo amministrativo centrale di cui uno di grado 5° a disposizione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo e l'altro di grado 6° a disposizione del Ministero dell'interno. La facolta' prevista dal primo comma cessera' di avere efficacia quando cessera' l'assegnazione rispettivamente all'istituto nazionale gestione imposte di consumo ed al Ministero dell'interno o comunque i funzionari collocati fuori ruolo in base alla facolta' stessa cesseranno di appartenere al ruolo amministrativo centrale del Ministero delle finanze.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DE NICOLA PELLA - DEL VECCHIO - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 170. - FRASCA
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