DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1948, n. 315
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le finanze per il tesoro e per la difesa;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948
Art. 1
Fra le categorie previste dall'art. 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive integrazioni e modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi negli edifici dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali in attività di servizio del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, nonchè i sottufficiali in attività di servizio del Corpo forestale ed i sottufficiali delle Forze armate in servizio continuativo.
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