DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 318
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
Art. 1
I termini di prescrizione e di decadenza stabiliti nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per l'applicazione delle imposte dirette a carico di enti e società tassabili in base a bilancio, i quali vengano a scadere entro il 31 dicembre 1948, sono prorogati a tale data.
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