IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
L'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire di cui all'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1947-48, modificata dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1232, è ridotta di 200 milioni di lire. L'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 luglio 1946, n. 31 e successive modificazioni, e aumentata di 200 milioni di lire.