DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1948, n. 326
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Imposte di negoziazione.
Fino a quando non sarà stato pubblicato il decreto previsto dal primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, le società e gli enti, soggetti alla imposta di negoziazione, a corredo della dichiarazione del valore dei propri titoli prescritta dal primo comma dell'art. 5 del citato decreto, devono presentare, a proprie spese, entro lo stesso termine stabilito per tale dichiarazione, una relazione estimativa rilasciata da tre membri, preventivamente designati, del Comitato direttivo degli agenti di cambio, competente per territorio, o della Commissione che ne fa le veci, concernente il valore dei titoli stessi, relativamente all'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta; i diritti dovuti per il rilascio della relazione vanno devoluti a favore del Comitato o della Commissione predetti. Tale relazione deve essere rilasciata nei sessanta giorni dalla richiesta; essa non è vincolante per l'Amministrazione finanziaria. Gli agenti di cambio membri effettivi o supplenti della Commissione per la valutazione dei titoli, di cui all'art. 7 del decreto sopracitato, non possono essere designati alla redazione della detta relazione estimativa. La pena pecuniaria stabilita dall'art. 14 del predetto decreto non si applica quando il valore dichiarato validamente dal contribuente sia almeno uguale al valore risultante dalla relazione estimativa. L'Amministrazione finanziaria, non può concordare con i contribuenti il valore imponibile, per un importo inferiore a quello risultante dalla relazione estimativa. L'ultimo comma dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, è abrogato.
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