DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 327
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per la marina mercantile;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
L'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro, istituito con legge 27 giugno 1941, n. 987, assume, in relazione ai più ampi compiti demandatigli dal presente decreto, la denominazione di Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ed è disciplinato dal presente decreto che, a tutti gli effetti, sostituisce la legge predetta, la quale, pertanto, è abrogata. Esso è ente di diritto pubblico; ha sede centrale in Roma ed uffici nelle località che saranno stabilite dai Consiglio di amministrazione dell'Ente. L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le funzioni di organi periferici sono di regola demandate all'Ente alle sedi locali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo accordi stipulati fra l'Ente e gli Istituti medesimi i quali debbono prestare la più ampia collaborazione. I due Istituti predetti debbono anche prestare all'Ente l'opera dei loro uffici centrali e periferici per quanto riguarda servizi tecnici e di amministrazione secondo accordi stipulati con l'Ente. L'assistenza sanitaria degli orfani compete all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie secondo le modalità che saranno stabilite d'accordo fra l'Ente e detto Istituto.
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