DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948, n. 329
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
È istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei territori già italiani, delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della Venezia Giulia, esclusa la provincia di Pola, per la quale provvede l'Ufficio stralcio presso l'Intendenza di finanza di Venezia. Gli acconti sono concessi per le medesime categorie di beni, nelle stesse misure e con le stesse limitazioni e modalità, osservate queste ultime per quanto è possibile, stabilite per la concessione di acconti ai danneggiati del territorio nazionale. Sono considerate tempestive le domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi 6 settembre 1946, n. 226, e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 31 dicembre 1948.
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