DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 1948, n. 333
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
Art. 1
Articolo unico. È in facoltà dell'Amministrazione di provvedere, anche prima dell'ultimazione dei lavori, alla restituzione totale o parziale alle cooperative e ai loro consorzi delle ritenute operate, a termini dell'art. 7, comma quinto, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per la costituzione della cauzione a garanzia dei lavori appaltati. Il rimborso è subordinato alla condizione che l'importo dei lavori già regolarmente eseguiti risulti superiore alla metà dell'importo contrattuale di essi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 5 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI DEL VECCHIO - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 168. - FRASCA
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