DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1948, n. 336
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti; Decreta: E' approvata e resa esecutoria la convenzione 27 febbraio 1948, addizionale all'atto di concessione dell'esercizio della tramvia di Udine-San Daniele, stipulata fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della "Societa' Anonima Trasporti Interurbani" (S.A.T.I.) con sede in Udine, per la proroga sino al 15 aprile 1950 dell'esercizio di tale tramvia da parte della predetta Societa'.
DE NICOLA CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 155. - FRASCA
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