IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948;
Art. 1
Articolo unico. La scuola di ostetricia di Salerno, istituita con il regio decreto 21 agosto 1936, n. 1696, deve ritenersi compresa tra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - SCELBA - GRASSI - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 154. - FRASCA