DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1948, n. 341
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro, per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificato con legge 8 giugno 1893, n. 294, è sostituito dal seguente: "La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio ed a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può essere affidata anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contradittorio dell'impresa o del suo rappresentante". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 156. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.