DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 355
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e il commercio, e col Ministro per i lavori pubblici;
PROMULGA
Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e delle indennità di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948.
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