DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1948, n. 365
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Dal 15 maggio 1946, è temporaneamente istituito presso l'Amministrazione dell'esercito, per gli scopi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, "l'Ispettorato per la bonifica degli immobili dagli ordigni esplosivi" avente l'esclusiva competenza della organizzazione del servizio e della esecuzione dei lavori di bonifica degli immobili e dei terreni dagli ordigni esplosivi e dei recuperi dei materiali residuati di guerra, anche se di pertinenza dell'Amministrazione della marina militare, nonchè della formazione del personale specializzato occorrente (maestranze e personale dirigente). A capo di detto Ispettorato è posto un generale di divisione o di brigata in servizio permanente. Alle esigenze del servizio si provvede con personale dell'ex Ministero della guerra e, in quanto necessario, con quello previsto dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320.
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