DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 386
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Entro un anno dalla entrata, in vigore del presente decreto, il presidente dell'Istituto nazionale della assicurazione contro le malattie provvederà alla formazione dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari decorsi dalla data di istituzione dell'Istituto sino a tutto il 1947, non ancora compilati a causa degli, eventi bellici. I predetti consuntivi, dopo che su di essi avrà riferito con apposita relazione il Collegio sindacale, saranno approvati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sarà anche stabilita la misura del compenso da corrispondere al presidente dell'Istituto stesso in relazione all'incarico di cui al primo comma del presente articolo.
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