DECRETO LEGISLATIVO 22 marzo 1948, n. 387

Type Decreto legislativo
Publication 1948-03-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;

Art. 1

Fermo restando per gli agenti subalterni dell'Amministrazione postale-telegrafica l'obbligo del pagamento di metà dell'ammontare delle divise uniformi di cui al regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, è corrisposta, in occasione della fornitura delle divise (invernale ed estive) effettuata sino al 31 dicembre 1946, e per una volta sola, una indennità pari ad un sesto del costo delle divise stesse.

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