DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, già modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382, e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso: a) di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi: b) di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi; c) di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento; d) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo".
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