DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 409
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Le opere permanenti di protezione antiaerea, già costruite dallo Stato direttamente o per mezzo di enti locali, sono dichiarate di pubblica utilità.
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