DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 418

Type Decreto legislativo
Publication 1948-03-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948;

Art. 1

L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, è sostituito dal seguente: "Art. 6. - I prestatori d'opera, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 debbono essere mantenuti in servizio almeno per trenta mesi dalla riassunzione o assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda. Per la durata di detto periodo di trenta mesi, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4".

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