DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1948, n. 435
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprietà delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, semprechè i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega può essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, semprechè ricorra la condizione di cui al precedente comma. Analoga facoltà spetta per l'esecuzione dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia. La delega può essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori. Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio civile, nonchè in materia di esecuzione del collaudo dei lavori.
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