DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1948, n. 450
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Per fronteggiare le esigenze dei servizi d'istituto è data facoltà al Comando generale della guardia di finanza di mantenere ulteriormente in servizio, a domanda, non oltre il 30 giugno 1950, i sottufficiali e militari di truppa che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in servizio nel Corpo nella posizione di richiamati, sempre che essi siano riconosciuti idonei al servizio e giudicati meritevoli dalle autorità gerarchiche previste dalla legge per i giudizi di avanzamento.
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