IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
È autorizzata la spesa, di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello schema del decreto legislativo che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.