DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1948, n. 457
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908, col quale l'abitato di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso, minacciato da una frana, fu incluso nell'elenco di quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, di cui alla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il regio decreto 25 marzo 1937, n. 1160, con cui l'abitato suddetto fu cancellato dall'elenco summenzionato; Ritenuto che, in conseguenza di una ripresa del movimento franoso, si ravvisa la necessita' di un nuovo intervento diretto dello Stato per l'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 2181, emesso nell'adunanza del 10 novembre 1947; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' nuovamente aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Pietrabbondante, in provincia di Campobasso.
DE NICOLA TUPINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 49. - FRASCA
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