DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948, n. 459

Type DPR
Publication 1948-05-07
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Per qualsiasi apparecchio di accensione, tanto se fabbricato quanto se importato per l'uso nell'interno della Repubblica, indipendentemente, in questo secondo caso, dall'eventuale dazio doganale, e' dovuto all'Erario un diritto fisso della seguente misura: 1) per ogni apparecchio azionato da pietrina focaia ed a carta piroforica: a) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se di platino o d'oro oppure di altro metallo platinato o dorato anche parzialmente; b) L. 750 (lire settecentocinquanta) se d'argento o d'altro metallo comunque anche parzialmente argentato, smaltato, cesellato o con ornamentazioni o rivestimenti in pelle, in madreperla, in tartaruga o d'altra materia; c) L. 500 (lire cinquecento) se di metallo comune o d'altra materia non pregiata, senza rivestimenti od ornamentazioni; 2) per ogni apparecchio azionato da corrente elettrica: d) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza la scintilla elettrica; e) L. 1250 (lire milleduecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed e' costituito di platino, d'oro o d'argento oppure di altro metallo comunque platinato, dorato od argentato anche parzialmente; f) L. 750 (lire settecentocinquanta) se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed e' costituito di metallo comune o d'altra materia.

Art. 2

Il diritto fisso dovuto all'Erario sui pezzi di ricambio degli apparecchi di accensione a pietrina focaia denominati "rotelline" e' stabilito in L. 250 ognuno per tutti i tipi di apparecchi.

Art. 3

Il diritto fisso dovuto all'Erario sopra ogni pietrina focaia e stabilito nella seguente misura: Tipo A - Pietrine focaie cilindriche di mm. 2,8 di dia- metro per mm. 5 di lunghezza . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 Tipo B - Pietrine focaie prismatiche piccole delle di- mensioni di mm. 2 x 3 x 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 20 Tipo C - Pietrine focaie prismatiche grandi delle dimen- sioni di mm. 3 x 4 x 45,5. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 50

Art. 4

Il prezzo di vendita al pubblico delle suddette pietrine focaie e' stabilito come segue: per ogni pietrina del tipo A . . . . . . . . . . . . . . L. 20 per ogni pietrina del tipo B . . . . . . . . . . . . . . " 25 per ogni pietrina del tipo C . . . . . . . . . . . . . . " 1 70

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1948

Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 100. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.