IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 414;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e modificazioni successive;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro segretario di Stato per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
Art. 1
Articolo unico. L'indennità di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862 è stabilita a decorrere dal 1 luglio 1947 e per le funzioni di cui siano rispettivamente investiti, in misura pari ad un terzo dello stipendio per il segretario generale e per i direttori generali, ad un quarto dello stipendio per i vice direttori generali (non più di uno per ciascuna Direzione generale), per i capi servizio e per i capi ufficio; ad un quinto dello stipendio per i segretari. L'indennità medesima è computata sugli stipendi spettanti ai funzionari nel tempo cui essa si riferisce. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 83. - FRASCA