DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 478

Type Decreto legislativo
Publication 1948-03-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1

Per corredare le domande di pensione od assegno di guerra e facilitarne l'espletamento, gli interessati potranno chiedere ai competenti enti periferici (municipi, distretti, ospedali militari, ecc.), fornendo tutte le necessarie indicazioni, il rilascio con esenzione da ogni tassa di bollo dei documenti di stato civile, di quelli matricolari e sanitari, nonchè degli altri indispensabili per stabilire la dipendenza o meno da cause di servizio di guerra degli eventi invalidanti o letali. Gli enti militari trasmettono direttamente al Ministero del tesoro, nel termine massimo di giorni 60, i documenti richiesti, ovvero dichiarazioni in base agli elementi acquisiti, dando immediata comunicazione ai richiedenti della avvenuta trasmissione. La Direzione generale delle pensioni di guerra è sempre tenuta ad acquisire i documenti necessari per la istruttoria delle domande di pensione e gli enti periferici sopra menzionati dovranno corrispondere alle sue richieste entro il termine di cui al comma precedente.

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