DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1948, n. 485
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253, modificato dall'art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459, è modificato come appresso: Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche è stabilita nella misura seguente: L. 12 su linee fino a 3 chilometri; L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 118. - FRASCA
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