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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 486

Current text a fecha 2008-12-22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella tabella allegata al presente decreto. Tutti i diritti, previsti nella tabella stessa, sono ridotti alla metà nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiori alle lire cinquantamila. Nessun diritto è dovuto per gli atti e i certificati di qualunque genere, rilasciati a richiesta dell'esattore per ragioni del suo ufficio.