IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Gli uffici delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie sono autorizzati a percepire i diritti stabiliti nella tabella allegata al presente decreto. Tutti i diritti, previsti nella tabella stessa, sono ridotti alla metà nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie e per quelle del lavoro superiori alle lire cinquantamila. Nessun diritto è dovuto per gli atti e i certificati di qualunque genere, rilasciati a richiesta dell'esattore per ragioni del suo ufficio.